Art. 1.
(Misure per lo sviluppo dei porti commerciali).

      1. Al fine di accrescere la competitività dei porti della Sicilia orientale nell'area del bacino mediterraneo e di consentire lo sviluppo dell'interscambio commerciale per via marittima con i Paesi emergenti asiatici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Sicilia, gli enti locali, l'Area di sviluppo industriale di Siracusa e le autorità portuali interessate, in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi per lo sviluppo infrastrutturale dei porti commerciali della Sicilia orientale, contenente i progetti e le risorse finanziarie necessarie al potenziamento e alla modernizzazione infrastrutturale dei porti commerciali di Catania, Augusta, Santa Panagia e Pozzallo.
      2. Al fine di garantire la realizzazione delle opere di particolare interesse nazionale di cui al comma 1, sono attribuiti agli enti interessati appositi stanziamenti finalizzati a:

          a) interventi per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi portuali necessari allo sviluppo delle autostrade del mare e del traffico delle navi container, con particolare riguardo all'adeguamento della profondità dei fondali, all'allungamento delle banchine, all'ampliamento dei piazzali, delle aree di stoccaggio e di smistamento delle merci;

          b) interventi per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture logistiche intermodali con particolare riguardo al potenziamento dei collegamenti tra i porti e la rete ferroviaria ed autostradale;

 

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          c) interventi per la realizzazione di apposite aree logistiche esterne all'area portuale, attrezzate per lo svolgimento di servizi, lo stoccaggio, la trasformazione e lo smistamento delle merci provenienti dai Paesi esteri.

      3. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono autorizzati a procedere, sulla base dei progetti inseriti nel Piano degli interventi di cui al comma 1, all'esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2006, di 125 milioni di euro per l'anno 2007 e di 175 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.